Comune di Moriago della Battaglia
Provincia di Treviso

Regolamento per la
Tutela dall’Inquinamento Acustico
sommario
Art. 1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 2.0 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE
Art. 2.3 Limiti delle emissioni sonore per le singole
sorgenti
Art. 2.4 Limiti delle immissioni sonore
Art. 2.6 Prescrizioni per le sorgenti sonore
Art. 2.7 Progetti di Adeguamento attività rumorose
Art. 2.8 zone confinanti a diversa classificazione
acustica
ART. 3.0 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
ART. 4.0 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI
ART. 5.0 CONTROLLI SUI PIANI COMUNALI
Art. 5.1 piani urbanistici attuativi
Art. 5.3 documentazione acustica da allegare e
procedure amministrative
ART. 6.0 EMISSIONI SONORE DA ATTIVITA’ TEMPORANEE
Art. 6.1 Spettacoli vari all’interno di pubblico
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 6.2 Discoteche, sale da ballo e similari e tutte
le strutture destinate allo spettacolo
Art. 6.6 Attività di cava e/o discarica
Art. 6.7 Impiego di macchine per giardinaggio
Art. 6.9 Attività sportive e ricreative
Art. 6.10 Attività sportive svolte in impianti fissi
Art. 6.11 Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni
in genere
Art. 6.13 Aree agricole, forestali e a bosco
ART. 7.0 INTERVENTI
PER IL CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
ART. 9.0 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Il presente
regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento
acustico ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare:
a)
la classificazione acustica del territorio comunale;
b)
il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
c)
l'adozione dei piani di risanamento acustico;
d)
i controlli sui piani
comunali;
e)
il controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico;
f)
la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore
prodotte dai veicoli;
g)
l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile.
Non
vengono prese in considerazione dal presente regolamento le sorgenti sonore che
producono effetti esclusivamente all’interno di locali adibiti ad attività
industriali o artigianali, senza diffusione di rumore nell’ambiente esterno,
per cui si rimanda a norme specifiche.
Vengono,
inoltre, escluse:
·
le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al
riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il Codice
Penale;
·
le fonti di rumore attinenti ad attività domestiche legate
alla conduzione ordinaria dell’attività civile all’interno di edifici
condominiali e tra abitazioni contermini, cui provvede il Codice Civile
Sono
fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati
dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell’art 6
della Legge n. 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”, il Comune di
Moriago della Battaglia ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo
la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore”.
Per tale
suddivisione si è fatto riferimento alla deliberazione della Regione Veneto 21
settembre 1993, n. 4313 che definisce i criteri orientativi per
l’individuazione di aree territoriali omogenee ai fini della zonizzazione
acustica.
La classificazione
acustica è riportata per l’intero territorio comunale su carta tecnica
regionale allegata al presente regolamento in scala 1:5.000 (tavola 01).
In caso di dubbi
interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque
fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che
disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.
La classificazione
acustica, operata nel rispetto della normativa vigente, è basata sulle
suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti a cinque
classi:
CLASSE I: Aree
particolarmente protette
Rientrano in questa
classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
loro utilizzazione e valorizzazione: complessi ospedalieri, complessi
scolastici e parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, cioè
centri rurali e nuclei di antica origine che costituiscono presidio storico di
antica formazione, aree di particolare interesse urbanistico quali ambiti di
interesse storico, paesaggistico e ambientale.
CLASSE II: Aree
Prevalentemente residenziali
Si tratta di aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza
di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: Aree di
tipo misto
Aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
CLASSE IV: Aree di
intensa attività umana
Aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività
artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee
ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole
industrie.
CLASSE V: Aree
prevalentemente industriali
Aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna
classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite
di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori
di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore
22,00-6,00).
Le definizione di tali valori sono stabilite dall’art.
2 della Legge 447/95:
-
valori limite di emissione: il valore massimo
di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità
della sorgente stessa;
-
valori limite di immissione: il valore massimo
di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I
valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori
limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale;
b) valori
limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra
il livello equivalente
di rumore
ambientale ed il rumore residuo;
-
valori di attenzione: il valore di
rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o
per l'ambiente;
-
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire
nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
presente legge.
I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole
sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla
“Classificazione Acustica Comunale“ sono i seguenti:
|
|
||
|
DIURNO |
NOTTURNO |
|
|
I Aree
particolarmente protette |
45 |
35 |
|
II Aree
prevalentemente residenziali |
50 |
40 |
|
III Aree di
tipo misto |
55 |
45 |
|
IV Aree di
intensa attività umana |
60 |
50 |
|
V Aree
prevalentemente industriali |
65 |
55 |
|
VI Aree
esclusivamente industriali |
65 |
65 |
I livelli di
immissioni sonore ammissibili per le varie zone del territorio comunale come
definite dalla “Classificazione Acustica Comunale“ sono i seguenti:
|
DIURNO |
NOTTURNO |
|
|
I Aree
particolarmente protette |
50 |
40 |
|
II Aree
prevalentemente residenziali |
55 |
45 |
|
III Aree di
tipo misto |
60 |
50 |
|
IV Aree di
intensa attività umana |
65 |
55 |
|
V Aree
prevalentemente industriali |
70 |
60 |
|
VI Aree
esclusivamente industriali |
70 |
70 |
Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i
seguenti tempi di riferimento:
PERIODO DIURNO
dalle ore 06.00 alle ore 22.00
PERIODO NOTTURNO dalle
ore 22.00 alle ore 06.00
Trattasi dei valori
limite di immissione di cui all’articolo 2.4 maggiorati di 10 dB(A) (periodo
diurno) e 5 dB(A) (periodo notturno) per rumorosità della durata di un’ora
oppure i valori, sempre di immissione di cui all’articolo 2.4, per tempi
superiori.
All'interno delle zone del territorio comunale così
come individuate e classificate sulla cartografia allegata qualsiasi sorgente
sonora deve rispettare le limitazioni di cui agli articoli 2.3 e 2.4; fanno
eccezione le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito
decreto come previsto dalla Legge n. 447/95.
Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i
limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale
per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le
modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero
dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne
agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici”.
Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono
comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei
soggetti fruitori.
Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare
sostanziale del quadro normativo di riferimento.
I
titolari di eventuali attività esistenti che non rispettino le limitazioni di
cui agli articoli 2.3 e 2.4 dovranno presentare al Comune un progetto di
adeguamento al Piano di Zonizzazione Acustica entro 3 mesi dalla data di
approvazione del presente regolamento. In base alla natura degli interventi di
adeguamento proposti il Comune definirà i tempi massimi per la loro
realizzazione.
Per le
zone confinanti a diversa classificazione acustica vengono adottati gli
indirizzi stabiliti dalla deliberazione regionale ed in particolare:
Le fasce di transizione sono graficamente distinte e
consentono il graduale passaggio del disturbo acustico da quello della zona di
classe superiore a quello di classe superiore; esse sono state inserite in modo
da tutelare maggiormente le zone con più alto grado di protezione.
In
relazione alla classificazione della zonizzazione acustica del territorio
comunale, nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui agli articoli
2.2 e 2.5, il Comune dovrà predisporre un Piano di Risanamento Acustico
finalizzato all’individuazione delle strategie di intervento necessarie a
riportare il clima acustico entro i limiti previsti.
La zonizzazione acustica viene aggiornata e coordinata
con gli strumenti urbanistici. L’aggiornamento della zonizzazione acustica
persegue l’obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo
del territorio.
Ordinariamente la classificazione acustica del
territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque
anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
L’aggiornamento o la modificazione della
classificazione acustica del territorio comunale interviene anche
contestualmente:
1. all’atto di adozione di Varianti specifiche o
generali al PRG;
2. all’atto dei provvedimenti di approvazione dei PP
attuativi del PRG limitatamente alle
porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed
edilizie del Comune di Moriago d. B., nonché gli usi consentiti del patrimonio
edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di
esposizione al rumore nell’ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica
del
territorio comunale.
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono
considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l’edilizia
economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di
Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto
assoggettato a convenzione.
Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono
garantire:
- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento,
il rispetto dei valori limite di cui agli articoli 2.3 e 2.4 relativi alla
zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano
interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto
dei valori limite di cui all’articolo 2.6, ovvero l'esecuzione di
provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico
conforme a detti limiti.
I Piani Attuativi devono puntare a determinare una
classificazione acustica compatibile con la
zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone
di classe acustica differenti non devono
risultare variazioni per più di 5 dB(A).
Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la “Documentazione
Previsionale del Clima Acustico”, come meglio descritta all’allegato A
del presente regolamento, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni
contenute nel presente regolamento considerando gli effetti indotti sul clima
acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli
interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.
La realizzazione degli eventuali interventi di
protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro
i limiti suddetti, è a carico dell’attuatore dei Piani Attuativi I Piani
Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe
di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso
specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,….).
L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il
contestuale aggiornamento della classificazione acustica.
Nella definizione dell'assetto distributivo e
planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare
considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova
costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.
In particolare nella definizione della localizzazione
delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle
strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di
garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione
acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di
zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o
fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili edegli edifici.
L’assenza della Documentazione Previsionale del
Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.
E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio
della concessione, autorizzazione, ecc. Documentazione Previsionale del
Clima Acustico per gli interventi relativi alle seguenti
attività:
a) opere soggette a V.I.A (Valutazione di Impatto
Ambientale).;
b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti privati;
c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
d) impianti sportivi e ricreativi privati;
e) attività industriali ed artigianali di tipo
produttivo o manifatturiero;
f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o
di origine animale;
g) attività di servizio quali strutture sanitarie
pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o
manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
h) artigianato di servizio relativamente alle attività
di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi,
lavanderie, attività di rottamazione;
i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e
direzionali;
j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di
spedizioniere;
k) cave;
l) impianti tecnologici quali impianti di
cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di
decompressione, ecc.;
m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
rotaia;
n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane
principali), C (extraurbane secondarie), D
(urbane di scorrimento) secondo la classificazione, di
cui al DLgv 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;
L'assenza della Documentazione Previsionale del
Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.
Solo nel caso in cui il tecnico competente ai sensi
dell'art. 2 della Legge 447/95, verifichi che l’intervento oggetto di Documentazione
Previsionale del Clima Acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore
significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, in
sostituzione della Documentazione Previsionale del Clima Acustico.
Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione
acustica dell’area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero
rispettati, l’Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari
provvedimenti.
E' fatto obbligo, inoltre, di produrre una Documentazione
Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
– scuole e asili nido;
– case di cura e di riposo;
– parchi pubblici urbani ed extraurbani;
– nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori
sagoma sull’intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in
prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti
punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l),
m), n).
La Documentazione Previsionale del Clima Acustico
deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici
esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della
destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di
cura e riposo.
Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di una
unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere
garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora
la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle
emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere
presentata la
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.
Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle
presenti norme dovranno essere elaborate da
tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge
447/95.
I contenuti della Documentazione Previsionale di
Impatto Acustico sono descritti nell’allegato A del presente regolamento.
Il provvedimento autorizzatorio del Comune,
predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve
comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a
terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
I
gestori di pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande che
intendono attivare attività complementari musicali, di intrattenimento e/o similari devono richiedere specifica
autorizzazione amministrativa allegando alla stessa una relazione
tecnico-esecutiva delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di altre
sorgenti di inquinamento acustico.
In
tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e
spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati
e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere
rispettato il limite di 100 dB(A) SPL slow o 100 dB(A) Leq con t = 1 sec. da
misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea
per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).
CAT |
DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE |
AFFLUSSO PREVISTO (o capienza) |
DURATA |
N. MAX. DI GG. PER SITO |
LIMITE ORARIO |
LIMITE DIFFEREN-ZIALE |
|
1 |
Concerti importanti all’aperto (ad es. nelle piazze del centro
storico, negli stadi) l’importanza è data dall’afflusso previsto |
> 1000 |
1 giorno |
5 (non consecutivi) |
dalle 15 alle 24 |
non si applica |
|
2 |
Concerti importanti
al chiuso (nelle
strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l’importanza è data dall’afflusso
previsto |
> 1000 |
1 giorno |
10 (non consecutivi) |
dalle 15 alle 24 |
non si applica |
|
3 |
Concerti all’aperto o al chiuso (ad es. nei chiostri estivi) |
<1000 |
1 giorno |
14 |
dalle 15 alle 23.30 |
estensione del differenziale diurno
di 5 dBA fino alle 23.30 |
|
5 |
Concerti all’aperto quali ad es.
piano-bar e Intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar,
gelaterie, ristoranti, ecc. |
|
<=14 |
<14 |
23.30 |
estensione del differenziale diurno
di 5 dBA fino alle 23.30 |
|
6 |
Concerti all’aperto quali ad es.
piano-bar e Intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar,
gelaterie, ristoranti, ecc. |
|
>14 |
>14 |
/ |
non derogabile |
|
7 |
Manifestazioni di partito,
sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di
spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna
park, ecc. |
>1000 |
>10 |
illimitato |
9 - 13 15 – 24 |
non si applica |
Per le emissioni
sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del
presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il
periodo di 15 minuti.
Nei
cantieri edili, posti all’interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei
residenziali, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti:
dal 21 giugno al 20
settembre dalle ore 08.00 - alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00
dal 21 settembre al
20 giugno dalle ore 08.00 - 12.00 e dalle 13.30 - 19.30.
Ai
cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione
dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie,
acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità della
popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi
previsti dal presente regolamento.
Il Comune può
autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di
Classificazione Acustica Comunale per l’esercizio di attività connesse con la
prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali; lo
sfruttamento di cave e/o l’attività di discarica. Le deroghe riguardano le aree
all’interno del perimetro di cava e/o discarica così come definite negli atti
autorizzatori alla loro realizzazione ed esercizio. Conclusasi l’attività
estrattiva o di smaltimento, con atto deliberativo di svincolo delle
fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la
zonizzazione temporanea e torna vigente
la classe acustica definita dal Piano di Zonizzazione.
L’impiego
di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore
20.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
L’uso di altoparlanti su veicoli, ai
sensi dell’art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei
giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
L'accensione
di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini agricoli
sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo che per motivate situazioni
locali previa autorizzazione comunale.
Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le
quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce
orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle
caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali
attività.
Alle attività sportive
svolte in impianti fissi non si applica il disposto dell'articolo 4 del
D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di
immissione".
Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona
costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si
trovano le infrastrutture pertinenti
l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di
servizio, devono essere rispettati:
• 70 dB
(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 23.00;
• 60 dB
(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 23.00 alle
6.00.
Le manifestazioni sportive
possono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9.00 e le 13.00
e tra le 15.00 e le 23.00: Il Comune
può, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce
orarie.
Le manifestazioni sportive
sono autorizzate in deroga ai limiti di emissione sopra riportati per un
limite massimo di 30 giorni nell'anno solare, per ciascun impianto comprensivi di prove e gare.
Le deroghe, di cui al precedente comma devono essere richieste dai gestori degli
impianti al Comune. Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei
valori limite sono indicate nella richiesta di deroga.
Le
emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili
di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono
ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono
protrarsi oltre le ore 24.00.
Per tutte le attività non
descritte nei punti precedenti o non
rientranti nei limiti in essi indicati, il responsabile dovrà indirizzare al
Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell’inizio della
manifestazione. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al
controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.
Si
concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento
nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico
sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di
temporaneità.
Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di
zona previsti dalla zonizzazione acustica,
la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì
che “la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente
interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono
definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all’art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni".
Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in
base alla destinazione d'uso prevista dal
PRG vigente.
Il
Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo
sull’osservanza:
a) delle prescrizioni
attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico
veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina
relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività
svolte all’aperto;
c) della disciplina e
delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
d) della
corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione
fornita da ditte e privati.
Per le
funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del
Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica.
Sono
stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) fatto salvo quanto
previsto dall’art. 650 del codice penale, chi non ottempera al provvedimento
legittimamente adottato dall’autorità è punito col pagamento di una somma da
€1.032,91 a € 10.329,14;
b) chi, nell’esercizio
o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i
valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma
da € 516,46 a lire 5.164,57;
c) chiunque violi le
disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all'aperto o
temporanee del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da €
103,29 ad € 516,46;
d) chiunque violi le
prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il
rispetto degli orari nell’esercizio di attività temporanee svolte all’aperto è
punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad € 516,46;
e) chiunque,
nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti
fissati dal Comune a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse
ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 516,46 ad € 1.032,91.
Le
somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate
a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di
classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli
interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.
Qualora
sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare
il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici
essenziali.
La Documentazione Previsionale del Clima
Acustico
La documentazione previsionale del clima acustico
comprende:
1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la
rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo
insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di
rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei
rispettivi periodi di riferimento; l’indicazione dei livelli di rumore
esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i
parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati
con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica
dell’insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei
livelli di rumore dopo la realizzazione dell’intervento in corrispondenza di
tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di
misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un
corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di
simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
3. descrizione degli interventi di mitigazione
eventualmente previsti per l’adeguamento ai limiti fissati dalla
classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare
le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli
sonori, nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di
eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici
passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.
Nel caso di Piani Attuativi la documentazione
previsionale del clima acustico dovrà essere
integrata da:
-
quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del
traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto
dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
-
eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di
apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi
contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del
progetto di intervento relativo al comparto;
-
valutazione dell’eventuale impatto acustico di opere,
infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di
pianificazione territoriale;
-
eventuale proposta di classificazione acustica del comparto
oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di
nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri
impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una
soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di
sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto
dell’intervento;
-
verifica, mediante modelli previsionali opportunamente
tarati e con l’indicazione del livello di precisione, del rispetto dei
limiti di zona previsti all’interno ed all’esterno del comparto;
-
descrizione degli elementi progettuali relativi sia
all’organizzazione dell’intervento che alle eventuali opere di protezione
passiva finalizzati alla riduzione dell’esposizione al rumore. La loro completa
realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del
certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica
essi risultino destinati.
I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo
conto delle seguenti indicazioni:
-
· conformità alle norme di riferimento;
-
· caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro
contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
-
· localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli
edifici).
Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad
accertare l’impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto
d’intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento
rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di
riferimento.
Contenuti degli elaborati cartografici allegati
alla documentazione previsionale del clima acustico:
a) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica
edilizia;
b) Stralcio della zonizzazione acustica
relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe
potenzialmente interessate dalle emissione sonore
dell’insediamento;
c) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le
sorgenti di rumore rilevanti, comprese
quelle non pertinenti all'insediamento e la rete
stradale; nei casi più complessi, per
chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una
ulteriore mappa in scala più estesa;
d) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e
quantificazione del contributo acustico di
ciascuna di esse;
e) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post
attuazione degli interventi in progetto
e/o
quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori
presenti.