RECUPERI ICI RELATIVI ALLE AREE EDIFICABILI, PRECISAZIONI IN TEMA DI ATTO CON ADESIONE.
Per quanto riguarda la definizione dei recuperi ICI, particolare complessità riservano quelli relativi alle aree edificabili. Per evitare l’insorgenza di contenzioso e per instaurare un rapporto di conciliazione nei confronti dei contribuenti, si ritiene opportuno ricorrere all’istituto di accertamento con adesione.
Nell’esercizio
della potestà regolamentare, infatti, i
Comuni possono prevedere, come stabilito dall’articolo 50 della Legge n. 449
del 27.12.1997, specifiche disposizioni volte a
semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento,
anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare
l’attività di controllo sostanziale, introducendo l’istituto dell’accertamento
con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19
giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di
riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall’articolo
3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Chiarimenti
in tema di definizione del valore delle aree edificabili ai fini dei recuperi
ICI: come previsto dal comma 5, articolo 5 del D.Lgs.
504/92, la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore
venale in comune commercio al 1°gennaio di ogni anno
di tassazione, tenendo altresì conto dei seguenti elementi valutativi:
v
zona
territoriale di ubicazione;
v
indice di
edificabilità;
v
destinazione d’uso
consentita;
v
oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
v
prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le analoghe caratteristiche.
E’ evidente che il valore
imponibile delle aree fabbricabili può mutare ogni anno di imposizione,
visto che la sua quantificazione dipende in particolare dall’evoluzione e sviluppo dei piani urbanistici attuativi e dall’andamento
del mercato immobiliare. Il Comune, dando così attuazione
alla previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 59 del D.Lgs.
446/97, può “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in
comune commercio delle aree fabbricabili”, al fine di ridurre l’insorgenza del
contenzioso tributario (v.di circolare ministeriale n. 296/E
del 31 dicembre 1998). La fissazione da parte del Comune del valore
delle aree edificabili comporta un’autolimitazione del potere di accertamento, in
quanto il Comune si obbliga a ritenere congruo qualunque valore non
inferiore a quello stabilito dal regolamento. Rimane fermo il principio che il
valore delle aree edificabili è quello venale di comune commercio, quindi il
contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello deliberato, ma così
facendo si pone nella condizione di subire l’eventuale accertamento da parte
del Comune (preciso che ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n.
504/92 il valore dichiarato dal contribuente ha effetti ai fini della
determinazione della eventuale indennità di esproprio, per cui una eventuale
sottostima può diventare di danno per lo stesso).
Effetti dell’atto con adesione: l’accertamento definito con adesione non è
soggetto ad impugnazione da parte del contribuente; non è modificabile o
integrabile da parte dell’Ufficio, tranne nelle
ipotesi tassativamente previste dalla legge; non rileva ai fini extratributari;
comporta la riduzione ad ¼ del minimo delle sanzioni previste, mentre rimangono
dovuti gli interessi.