Incarichi di consulenza e collaborazione.
Le pubbliche amministrazioni, per le proprie attività, possono avvalersi
di collaboratori o consulenti esterni in linea con l'articolo 1 comma 127 della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996*. Secondo la norma, qualora questi incarichi
prevedano un compenso, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare
gli elenchi dei collaboratori indicandone il nome, la ragione dell'incarico
e il compenso ricevuto.
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007* "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", all'articolo
54 ha modificato il precedente.
Le pubbliche amministrazioni quindi "sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dellincarico e dellammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto» (cit. da art.54 l.244/2007).